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O. 12/08/2002 n. 3237

3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza relativamente ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene nei territori di cui alle dichiarazioni di stato di emergenza in premessa, possono essere utilizzate, con le procedure previste dalla vigente legislazione, le risorse finanziarie giā destinate per le medesime finalitā ed i medesimi territori, non ancora impiegate ed ancora esistenti nel bilancio dello Stato.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 250.000,00 euro č destinato al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature logistiche e strutturali del Dipartimento della protezione civile a supporto delle attivitā di previsione e prevenzione nel campo del rischio idrogeologico.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri č estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dai presidenti delle regioni e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilitā finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002 Il Presidente: Berlusconi

 

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